Accesso civico

SISI S.r.l. garantisce a tutti i cittadini l’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.
Per avere accesso a documenti, informazioni e dati che SISI S.r.l. è tenuta per legge a pubblicare, che non dovessero trovarsi ancora sul sito internet aziendale, occorre inviare una mail alla casella trasparenza@sisiacque.it oppure una lettera all’indirizzo postale istituzionale (SISI S.r.l. – piazza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) – recapito telefonico 0173 440366), indicando specificamente nell’oggetto “RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO EX ART. 5, d.lgs. 33/2013”.

Ai fini dell’accesso civico e dell’organizzazione di SISI S.r.l. con la coincidenza nell’RPCT del Responsabile della trasparenza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il destinatario di istanza è da intendersi il “Referente per la trasparenza”, mentre il titolare del potere sostitutivo è da intendersi il RPCT.

Si ricorda che l’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 recita:

Art. 5. Accesso civico
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (Garante) di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m., che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al c.9-ter del medesimo art., provvede ai sensi del c.3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto [ndr: riordino del processo amministrativo].
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’ articolo 43, comma 5.”

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ACCESSO CIVICO

All. 3 – Regolamento per la gestione dell’accesso civico

REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO 2021

Modulistica:

Istanza di accesso civico

Istanza di accesso civico al Garante

Registro accessi


Aggiornamento del 21/08/2023