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Scarichi fognari
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Possono essere individuate tre categorie principali di scarichi in pubblica fognatura: scarichi domestici: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; · scarichi assimilabili ai domestici: sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle aziende agricole di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, comma 7, e quelle provenienti da edifici adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria; · scarichi industriali: le acque reflue, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. statuisce, all’art. art. 124, comma 1, che “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” ad eccezione degli scarichi domestici nelle reti fognarie, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore (art. 124, comma 4). Pur non essendo prevista un’esplicita autorizzazione allo scarico per gli insediamenti civili, i titolari degli scarichi domestici sono tenuti a notificare la loro posizione all'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica rete fognaria e all'Ente gestore della pubblica rete fognaria nei tempi e nei modi da questi stabiliti (L.R. 13/90 e s.m.i., art. 8, comma 3). Questa “notifica” si esplicita nella richiesta di autorizzazione all’allacciamento che, per i comuni di Alba, Piobesi d'Alba e per gli allacciamenti sulle condotte consortili, è da presentarsi direttamente a SISI S.r.l.. Va peraltro ricordato che la citata L.R. 13/90, all’art. 8, comma 2, prevede che “Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.”
Gli insediamenti con scarichi riconducibili ai domestici devono ottenere una duplice autorizzazione: · una-tantum all’allacciamento, in capo al proprietario dell’edificio, da parte del gestore della rete fognaria interessata; · allo scarico, in capo al titolare della ditta. E’ chiaro che, per quanto riguarda l’autorizzazione allo scarico, trasferimenti di sede, ovvero variazioni di ragione sociale comportino l’ottenimento di una nuova autorizzazione allo scarico con le medesime condizioni di assimilabilità, mentre la perdita delle condizioni di assimilabilità (variazioni di ciclo produttivo, …) comporti l’ottenimento di autorizzazione allo scarico come insediamento produttivo. Gli insediamenti produttivi devono anch’essi ottenere la duplice autorizzazione allacciamento / scarico
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